ART 1. - COSTITUZIONE E FINALITA’

E’ costituito in data 21/2/1985 il Circolo Scacchistico Chivassese, con lo scopo di propagandare ed incrementare il Gioco degli Scacchi, inteso come mezzo di formazione intellettuale e morale dei Soci, promuovendo l’apprendimento e la pratica di detto Gioco a scopo sia agonistico-sportivo sia ricreativo sia culturale.
Il Circolo non ha scopo di lucro e gli eventuali utili vengono totalmente reinvestiti per l’esclusivo perseguimento delle attività sopracitate.


ART. 2 - AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
IL Circolo è affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana ed accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati lo Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, il Regolamento Organico e i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni Federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana.


ART. 3 – SEDE DI GIOCO
Il Circolo è ospitato nei locali del Centro d’Incontro Comunale “Carlo Felice” della Città di Chivasso (TO), attualmente situato in Via Paleologi 25.


ART. 4 - SOCI
Al Circolo possono iscriversi, in qualità di Soci ordinari, i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda al Presidente, preferibilmente appoggiata da un Socio presentatore.
Il Circolo non attua discriminazioni riguardanti il sesso, la razza, le convinzioni politiche e religiose, la condizione sociale. L’età minima per essere ammessi come Soci al Circolo è di cinque anni.
Si ottiene la qualifica di Socio dopo il versamento della quota annuale di tesseramento prevista dai regolamenti interni al Circolo.
I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Circolo.


ART. 5 - ORGANI
Sono organi del Circolo:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente


ART. 6 - ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 15 febbraio di ogni anno.
La convocazione in seduta straordinaria, invece, può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno due terzi dei Soci.
La convocazione si effettua con un preavviso di giorni dieci mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e con avvisi affissi nella sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l’ora della prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci del Circolo in regola con i contributi sociali.
Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano compiuto gli anni dieci e non possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto la maggiore età.
Apposita commissione composta di tre membri presedie alle elezioni, predispone l’elenco dei Soci con diritto di voto, prepara le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a tre.
Le votazioni vngono effettuate a scheda segreta.
E’ ammesso il voto per delega scritta.
Ogni Socio non può rappresentare più di numero due Soci.
La votazione dovrà essere effettuata come segue:
1) sulla scheda vengono scritti il nome e il cognome dei candidati ai quali si vuole dare il suffragio;
2) dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nella apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota della avvenuta votazione;
3) sono considerati nulli i voti dati ai Soci che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti e cioè: che abbiano una età inferiore agli anni 18 e che non siano in regola con le quote sociali;
4) sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione , dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.


ART. 7 – l’Assemblea ordinaria delibera su:
a) relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo; la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
b) bilancio preventivo e consuntivo;
c) decide sui ricorsi dei Soci nei casi previsti dallo articolo 17 del Regolamento;
d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste agli ordini del giorno; le
propose dei Soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo in tempo utile per l’inserimento nell’ordine de giorno, cioé almeno venti giorni prima della convocazione dell’ Assemblea.
L’ Assemblea ordinaria, inoltre, elegge il Consiglio Direttivo composto da numero 7 membri.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre anni.
Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del Circolo.
Venti giorni prima della votazione le iscrizioni al Circolo vengono sospese.


Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
a) il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Segretario
d) L’Economo-Cassiere
e) Il Direttore Tecnico
f) I due Consiglieri
Gli Eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Qualora nella composizione del Consiglio Direttivo si verificassero vacanze (dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che immediatamente hanno riportato il maggior numero di voti.


ART. 9 – Il Consiglio Direttivo:
1) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il Circolo;
2) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
3) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Circolo.


ART. 10 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente.
Esso delibera validamente con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.


ART. 11 – IL PRESIDENTE

Assume la rappresentanza del Circolo, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, è responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con le Autorità locali, gli Organi Federali, ecc.


ART. 12 – IL SEGRETARIO
IL Segretario predispone, in collaborazione con L’Economo-Cassiere, lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo del Circolo che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell’ Assemblea; tiene aggiornato l’elenco dei Soci e i libri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo.


ART. 13 – L’ECONOMO-CASSIERE

Compila, in collaborazione con il Segretario, i bilanci preventivo e consuntivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; tiene aggiornati i libri dell’ inventario e contabili.


ART. 14 – ENTRATE

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali stabilite dall’ Assemblea dei Soci nel mese di dicembre di ciascun anno;
b) dagli utili delle manifestazioni sociali;
c) dai proventi delle manifestazioni sociali;
d) dai proventi delle gestioni accessorie;
e) da contributi di Enti Pubblici e Privati;
f) da avanzi di gestione.


ART. 15 – AMMINISTRAZIONE

Le responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente del Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.
L’ esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.


ART. 16 – ISCRIZIONE

L’ iscrizione al Circolo implica l’ accettazione del presente Regolamento.


ART. 17 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci del Circolo sono :
a) la deplorazione
b) la sospensione;
c) l’espulsione.
I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal Consiglio Direttivo per mancanze che non rendano incompatibile la qualità di Socio.
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo ed in definitiva all’Assemblea dei Soci.


ART. 18 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato alle segue nti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all’ ordine del giorno di una Assemblea straordinaria;
b) che all’ Assemblea siano presenti almeno metà dei Soci aventi diritto al voto;
c) che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno due terzi dei presenti.

Le modifiche approvate devono essere comunicate alla Federazione Scacchistica Italiana per la regolare ratifica.


ART. 19 – SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

In caso di scioglimento del Circolo deliberato in Assemblea da almeno i due terzi dei Soci, le eventuali attività verranno destinate secondo le deliberazioni dell’ Assemblea dei Soci.


ART. 20 – VARIE
Per quanto riguarda non previsto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano, in
ordine alle norme che regolano comunità analoghe a questo Circolo.